Guida del tirocinio

2.4. Orario di lavoro

La durata massima del lavoro delle persone in formazione giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda, né in alcun caso le nove ore, incluso l'eventuale lavoro straordinario. L'orario di lavoro dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse.

Per quanto concerne il lavoro notturno e domenicale fanno stato le disposizioni della Legge sul lavoro (LL). Per determinate professioni sono previste delle deroghe. In mancanza di tali disposizioni, deve essere richiesta un'autorizzazione per il lavoro notturno e/o domenicale all'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro. Questo tipo di autorizzazione viene rilasciato unicamente se il lavoro notturno o domenicale è necessario ai fini della formazione.
Per le persone in formazione che non hanno ancora compiuto 18 anni, fanno stato le prescrizioni particolari del diritto del lavoro concernenti il tempo di lavoro quotidiano, il riposo nonché il lavoro notturno e domenicale.

art. 16, 18, 31 LL; artt. 1, 2 e 5 OLL

INFO


Per i giovani si applicano prescrizioni particolari.